200508208                 In tema di acque pubbliche, il parere dell'Autoritā di bacino territorialmente competente, di cui all'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni,  sulle domande per nuove concessioni relative sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari di tutti gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di ritrattazione fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso č prodromico. Ne consegue che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il parere dell'Autoritā di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni accordato a tale Autoritā per manifestarlo, "si intende espresso in senso favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti in ordine all'adozione degli atti di concessione č consentito di provvedere su tali domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga tempestivamente fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia pure ritardato, ma comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte dell'Autoritā di bacino nella persistente pendenza dell'"iter" procedimentale diretto al rilascio delle concessioni.

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