200508207 In tema di interventi per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, la controversia relativa alla (mancata) acquisizione al patrimonio del Comune, secondo la previsione di cui all'art. 6, quarto comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dell'area, su cui insisteva l'edificio distrutto o danneggiato, rimasta inutilizzabile per motivi tecnici, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché in detta controversia l'atto amministrativo del Comune, chiamato ad accertare l'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio dell'ente locale, non esprime l'esercizio di alcun potere discrezionale, essendo il passaggio dell'area al patrimonio comunale stabilito direttamente dalla legge (di tal che la posizione giuridica soggettiva del privato proprietario è di diritto soggettivo). Deve, pertanto, escludersi che la cognizione di detta controversia, che pure rientra nell'ambito della materia urbanistica ed edilizia, spetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), atteso che - dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 - >una determinata materia può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo soltanto se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo (ovvero se si avvale della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo).