200507800a                Il regolamento preventivo  di giurisdizione non è ammissibile  in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto.

 

 

200507800b               L'art. 33, secondo comma, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) non attrae nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative all'affidamento di appalto (nella specie, di lavori di costruzione di un parcheggio multipiano e a raso a beneficio dell'aeroporto di Ancona-Falconara) da parte di soggetto che, pur non tenuto all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbia scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore, essendo irrilevante, in mancanza di un obbligo al riguardo, che il bando di gara faccia riferimento alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di lavori pubblici. (Fattispecie relativa alla soc. Raffaello a r.l., partecipata in maggioranza dalla soc. Aerdorica s.p.a., titolare della concessione governativa per l'esercizio delle attività aeroportuali presso l'aeroporto di Ancona-Falconara; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la sussistenza cumulativa, in capo alla soc. Raffaello, delle tre condizioni, delineate dall'art. 1, lettera b, della direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, ai fini della attribuzione dello "status" di organismo di diritto pubblico).

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