200507555 I diritti di prelievo
supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati (prodotti
lattiero-caseari), introdotti dal regolamento CE n. 856/84 (successivamente
modificato e integrato dal regolamento CE n. 3950/92) al fine di riequilibrare
tale settore di mercato (nel quale da tempo si registrava un crescente
squilibrio tra offerta e domanda che aveva causato l'accumularsi di rilevanti
eccedenze produttive, e i cui oneri di smaltimento incidevano gravemente sul
bilancio della Comunita', in funzione di "una quantita' globale
garantita" suddivisa tra gli Stati membri e ripartita mediante
l'assegnazione, ai singoli produttori, di quote - cosiddetti quantitativi
individuali di riferimento - il cui superamento avrebbe comportato, per tali
soggetti, il pagamento di una somma di danaro), appartengono agli strumenti
regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, cosi' come ha
stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in
via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi
dell'art. 234 (gia' art. 177) del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto
vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi
che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il
pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto
alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve affermarsi, invece, la
giurisdizione del giudice amministrativo. Ne' detta conclusione e' infirmata
dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma cinquecentocinquantunesimo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), il quale
dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure
comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre
1981, n. 689". Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e
diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto
di diritto materiale implicito, perche', richiamando la legge in materia di
sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi
previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le
situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in
questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per
assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi
della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale
disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non
puo' che disporre per l'avvenire, sicche' risulta applicabile esclusivamente ai
provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli
che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a
rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente,
come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.