200507552 Nel
giudizio di cassazione, la trattazione del ricorso in udienza pubblica (art.
379 cod. proc. civ.) non impedisce che lo stesso, una volta rinviato a nuovo
ruolo, sia dal presidente fissato per la trattazione nell'adunanza della camera
di consiglio (art. 377, primo comma, cod. proc. civ.), qualora ricorra una
delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ. per la pronuncia in camera
di consiglio.
200507442 Proposta dall'utente del
servizio idrico domanda di restituzione, dinanzi al giudice ordinario, delle
somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione delle acque
reflue, allorché il giudice abbia condannato in solido tanto l'ente pubblico
impositore, al quale il gettito andava versato, quanto l'azienda speciale che
aveva proceduto all'attività di riscossione, accogliendo nel contempo la
domanda di garanzia interposta da quest'ultima, in quanto rivestente la
posizione di mero "adiectus solutionis causa" nei confronti
dell'altro condebitore in solido, l'accoglimento dell'impugnazione - promossa
ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. dall'ente
pubblico condebitore - per carenza di giurisdizione di detto giudice (e ciò,
essendo la controversia devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie)
comporta la caducazione, in via di estensione "ex" art. 336 cod.
proc. civ., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, essendo
quest'ultima pronuncia inscindibilmente legata al capo di condanna alla
restituzione delle somme pagate per la depurazione delle acque reflue, e quindi
dipendendo dalla parte della sentenza travolta dalla pronuncia di difetto di
giurisdizione.
200507792 La
giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'"an" che il
"quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione
del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per
la sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari
rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e
l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni
tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso
erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilità per il
debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti
("ex" art. 490, secondo comma, numero 2, cod. civ.), faccia valere il
vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a
conseguire il pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per
effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se così non fosse, qualsiasi
forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante
con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de
cuius", sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività
dell'avviso di liquidazione.
200507799a Anche a seguito dell'inserimento
della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti
esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza
dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al
modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in
iudicando" o "in procedendo", con la conseguenza che tale
sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia
dedotta una mancata (inesistente o apparente) motivazione della decisione.
200507799b La società
per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di
diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le
azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al
Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del
rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio
di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti
previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina
comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la
domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del
bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui
il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di
potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458
e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni,
e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la
posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né
esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto
soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia
nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).
Sezionale 1314 del 2005 In
relazione al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lettera a), del
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta del
Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso
di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione
"in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla
cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti
amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente
attinente alla suddetta materia, riguardino comunque l'utilizzazione del
demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle
acque pubbliche. Ne consegue che spetta alla giurisdizione del TSAP conoscere
della controversia, promossa dalla Regione Campania, avente ad oggetto
l'annullamento (in ragione della mancata partecipazione di essa Regione al
procedimento e del mancato indennizzo per l'espropriazione delle acque) del
decreto del Ministero del tesoro di trasferimento alle Regioni Puglia e
Basilicata della partecipazione da esso Ministero detenuta nella società
Acquedotto Pugliese S.P.A., nonché delle deliberazioni delle Giunte regionali
della Puglia e della Basilicata che hanno dato attuazione a tale decreto, e ciò
denunciandosi l'illegittimità di provvedimenti incidenti, in maniera immediata
e diretta, sul regime giuridico di acque pubbliche per effetto
dell'acquisizione del capitale della predetta società da parte delle Regioni
Puglia e Basilicata.
200507800a Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il
giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare
provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la
legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette
questioni attengono al merito e non alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia
ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia
intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del
giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della
giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne
l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o
privata del suddetto soggetto.
200507800b L'art. 33, secondo comma, lettera
d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205) non attrae nell'ambito della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative
all'affidamento di appalto (nella specie, di lavori di costruzione di un
parcheggio multipiano e a raso a beneficio dell'aeroporto di Ancona-Falconara)
da parte di soggetto che, pur non tenuto all'applicazione del procedimento di
evidenza pubblica, abbia scelto comunque di adottarlo, in tal guisa
procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore, essendo
irrilevante, in mancanza di un obbligo al riguardo, che il bando di gara faccia
riferimento alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di lavori
pubblici. (Fattispecie relativa alla soc. Raffaello a r.l., partecipata in
maggioranza dalla soc. Aerdorica s.p.a., titolare della concessione governativa
per l'esercizio delle attività aeroportuali presso l'aeroporto di
Ancona-Falconara; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno
escluso la sussistenza cumulativa, in capo alla soc. Raffaello, delle tre
condizioni, delineate dall'art. 1, lettera b, della direttiva 18 giugno 1992,
n. 92/50/CEE, ai fini della attribuzione dello "status" di organismo
di diritto pubblico).
200508208 In tema di acque pubbliche, il
parere dell'Autorità di bacino territorialmente competente, di cui all'art. 7,
secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sulle domande per nuove concessioni relative
sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari di tutti
gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di ritrattazione
fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto
all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso è prodromico. Ne
consegue che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il
parere dell'Autorità di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni
accordato a tale Autorità per manifestarlo, "si intende espresso in senso
favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti
in ordine all'adozione degli atti di concessione è consentito di provvedere su
tali domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga
tempestivamente fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia
pure ritardato, ma comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte
dell'Autorità di bacino nella persistente pendenza dell'"iter"
procedimentale diretto al rilascio delle concessioni.
200508209 Nella materia dell'edilizia e
dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.
80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004,
innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti
patrimoniali conseguenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva che
già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice
ordinario conoscere della domanda - introdotta in epoca successiva al 30 giugno
1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21
luglio 2000, n. 205) - con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la
perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da
irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso
eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni: detta domanda,
infatti, non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A.,
né fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del
giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998
(r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia
fatti lesivi della proprietà, nella carenza di provvedimenti idonei a
determinarne l'affievolimento o la traslazione, e così si ricollega ad un
diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in
mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione.