200507552                 Nel giudizio di cassazione, la trattazione del ricorso in udienza pubblica (art. 379 cod. proc. civ.) non impedisce che lo stesso, una volta rinviato a nuovo ruolo, sia dal presidente fissato per la trattazione nell'adunanza della camera di consiglio (art. 377, primo comma, cod. proc. civ.), qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 375 cod. proc. civ. per la pronuncia in camera di consiglio.

 

 

200507442                 Proposta dall'utente del servizio idrico domanda di restituzione, dinanzi al giudice ordinario, delle somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione delle acque reflue, allorché il giudice abbia condannato in solido tanto l'ente pubblico impositore, al quale il gettito andava versato, quanto l'azienda speciale che aveva proceduto all'attività di riscossione, accogliendo nel contempo la domanda di garanzia interposta da quest'ultima, in quanto rivestente la posizione di mero "adiectus solutionis causa" nei confronti dell'altro condebitore in solido, l'accoglimento dell'impugnazione - promossa ai sensi dell'art. 360, primo comma, numero 1), cod. proc. civ. dall'ente pubblico condebitore - per carenza di giurisdizione di detto giudice (e ciò, essendo la controversia devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie) comporta la caducazione, in via di estensione "ex" art. 336 cod. proc. civ., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, essendo quest'ultima pronuncia inscindibilmente legata al capo di condanna alla restituzione delle somme pagate per la depurazione delle acque reflue, e quindi dipendendo dalla parte della sentenza travolta dalla pronuncia di difetto di giurisdizione.

 

 

200507792                 La giurisdizione tributaria, avendo ad oggetto sia l'"an" che il "quantum" della pretesa tributaria, comprende anche l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta o dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia obbligato; ne consegue che, qualora tra i debiti ereditari rientri un debito di imposta (nella specie, imposta di registro ed INVIM) e l'erede abbia accettato con beneficio di inventario, spetta alle commissioni tributarie conoscere dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione con cui esso erede con beneficio d'inventario, adducendo la propria responsabilità per il debito fiscale ereditario nei limiti di valore dei beni a lui pervenuti ("ex" art. 490, secondo comma, numero 2, cod. civ.), faccia valere il vizio proprio di tale atto impositivo, ad esso destinato, in quanto volto a conseguire il pagamento dell'intera imposta, e non di quanto possibile per effetto della accettazione beneficiata. Del resto, se così non fosse, qualsiasi forma di tutela, concernente la ridotta responsabilità dell'erede accettante con beneficio di inventario per il debito d'imposta imputabile al "de cuius", sarebbe, nella sede ordinaria, preclusa dalla definitività dell'avviso di liquidazione.

 

 

200507799a                Anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale continua ad essere circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui si riferiscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo", con la conseguenza che tale sindacato non è invocabile nei casi in cui, come motivo di impugnazione, sia dedotta una mancata (inesistente o apparente) motivazione della decisione.

 

200507799b               La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché il Comune ne possegga, in tutto o in parte, le azioni: il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al Comune non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina comunale presenti negli organi della società. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti comunali di non approvazione del bilancio e conseguente revoca degli amministratori di società per azioni di cui il Comune sia unico socio, costituendo gli atti impugnati espressione non di potestà amministrativa ma dei poteri conferiti al Comune dagli artt. 2383, 2458 e 2459 cod. civ., nella specie trasfusi nello statuto della società per azioni, e quindi manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, cosicché la posizione soggettiva degli amministratori revocati - che non svolgono né esercitano un pubblico servizio - è configurabile in termini di diritto soggettivo, dovendo inoltre escludersi la riconducibilità di detta controversia nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205).

 

 

Sezionale 1314 del 2005         In relazione al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lettera a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall'amministrazione "in materia di acque pubbliche" - devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti amministrativi che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche. Ne consegue che spetta alla giurisdizione del TSAP conoscere della controversia, promossa dalla Regione Campania, avente ad oggetto l'annullamento (in ragione della mancata partecipazione di essa Regione al procedimento e del mancato indennizzo per l'espropriazione delle acque) del decreto del Ministero del tesoro di trasferimento alle Regioni Puglia e Basilicata della partecipazione da esso Ministero detenuta nella società Acquedotto Pugliese S.P.A., nonché delle deliberazioni delle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata che hanno dato attuazione a tale decreto, e ciò denunciandosi l'illegittimità di provvedimenti incidenti, in maniera immediata e diretta, sul regime giuridico di acque pubbliche per effetto dell'acquisizione del capitale della predetta società da parte delle Regioni Puglia e Basilicata.

 

 

200507800a                Il regolamento preventivo  di giurisdizione non è ammissibile  in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione; deve ritenersi tuttavia ammissibile il regolamento preventivo quando la definizione della controversia intorno alla natura pubblica o privata di un soggetto, che è parte del giudizio, si configura come presupposto indispensabile per decidere della giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo, giacché dichiararne l'inammissibilità darebbe per risolto il problema della natura pubblica o privata del suddetto soggetto.

 

 

200507800b               L'art. 33, secondo comma, lettera d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205) non attrae nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative all'affidamento di appalto (nella specie, di lavori di costruzione di un parcheggio multipiano e a raso a beneficio dell'aeroporto di Ancona-Falconara) da parte di soggetto che, pur non tenuto all'applicazione del procedimento di evidenza pubblica, abbia scelto comunque di adottarlo, in tal guisa procedimentalizzando l'individuazione in concreto dell'appaltatore, essendo irrilevante, in mancanza di un obbligo al riguardo, che il bando di gara faccia riferimento alla normativa comunitaria e alla legge quadro in materia di lavori pubblici. (Fattispecie relativa alla soc. Raffaello a r.l., partecipata in maggioranza dalla soc. Aerdorica s.p.a., titolare della concessione governativa per l'esercizio delle attività aeroportuali presso l'aeroporto di Ancona-Falconara; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la sussistenza cumulativa, in capo alla soc. Raffaello, delle tre condizioni, delineate dall'art. 1, lettera b, della direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, ai fini della attribuzione dello "status" di organismo di diritto pubblico).

 

200508208                 In tema di acque pubbliche, il parere dell'Autorità di bacino territorialmente competente, di cui all'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni,  sulle domande per nuove concessioni relative sia alle grandi che alle piccole derivazioni, deve ritenersi, al pari di tutti gli atti endoprocedimentali, sempre passibile di rimozione e di ritrattazione fino a quando non sia concluso l'"iter" amministrativo diretto all'adozione del provvedimento, rispetto al quale esso è prodromico. Ne consegue che la previsione, contenuta nella citata disposizione, secondo cui il parere dell'Autorità di bacino, se non intervenuto nel termine di quaranta giorni accordato a tale Autorità per manifestarlo, "si intende espresso in senso favorevole", deve essere interpretata nel senso che agli uffici competenti in ordine all'adozione degli atti di concessione è consentito di provvedere su tali domande prescindendo dal detto parere quando questo non venga tempestivamente fornito, senza che tuttavia sia precluso in assoluto un, sia pure ritardato, ma comunque utile, esercizio della funzione consultiva da parte dell'Autorità di bacino nella persistente pendenza dell'"iter" procedimentale diretto al rilascio delle concessioni.

 

 

200508209                 Nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali conseguenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva che già apparteneva al giudice amministrativo. Ne consegue che spetta al giudice ordinario conoscere della domanda - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 e precedente il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205) - con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo in un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa al risarcimento dei danni: detta domanda, infatti, non integra impugnazione di atti o provvedimenti autoritativi della P.A., né fa valere posizioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo secondo la normativa anteriore al D.Lgs. n. 80 del 1998 (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034), ma denuncia fatti lesivi della proprietà, nella carenza di provvedimenti idonei a determinarne l'affievolimento o la traslazione, e così si ricollega ad un diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, in mancanza di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione.

 

 

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