200507441 Spetta al giudice ordinario, e non al Tribunale superiore delle acque pubbliche, conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici, relativi allo sfangamento di un lago, chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità (normativa) sopravvenuta, della convenzione, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza del diritto soggettivo, atteso che l'impossibilità sopravvenuta, invocata dall'assessore regionale a sostegno della dichiarazione con la quale l'amministrazione afferma di ritenersi libera dall'obbligo contrattuale, non esprime una potestà amministrativa né la volontà di modificare unilateralmente, a seguito dell'apprezzamento dell'interesse pubblico attribuito all'ente, la situazione giuridica soggettiva della concessionaria, ma considera l'estinzione dell'obbligazione alla stregua di un effetto prodotto direttamente dalla legge (la quale, nel caso, aveva soppresso l'istituto della concessione come precedentemente disciplinato). Pertanto, detta dichiarazione non ha la sostanza del provvedimento amministrativo, cioè dell'unico possibile oggetto del ricorso diretto al Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del testo unico approvato con il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che una manifestazione di potestà autoritativa fosse nel caso individuabile nel diniego alla stipula di una convenzione integrativa, implicito nel decreto impugnato, e ciò non essendo tale diniego riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula di appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale).