200506992a                In tema di appalto di opere pubbliche, l'(abrogato) art. 42 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel delineare il procedimento per la definizione in via amministrativa, a norma del regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, di controversie insorte nella fase di esecuzione dei lavori, ha riguardo unicamente alle contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore a seguito delle domande o delle riserve formulate dall'impresa in corso d'opera, con iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori è tenuto ad esporre le due controdeduzioni. La determinazione assunta all'esito del previsto procedimento si configura non già come espressione di un accordo tra le parti, ma come autonoma emanazione dell'ente appaltante, avverso la quale è esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l'acceso agli arbitri), che non è rivolto all'annullamento di detta determinazione, ma all'accertamento della fondatezza delle pretese dell'appaltatore ed alle conseguenti pronunce di condanna. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie di controversia relativa ai crediti dell'appaltatore riconosciuti dallo IACP con l'adozione del provvedimento intervenuto in sede di risoluzione della controversia in via amministrativa, ai sensi del citato art. 42; ed hanno del pari escluso che l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'appaltatore, il giorno precedente all'adozione del detto provvedimento, contenente la rinuncia al giudizio anteriormente promosso per azionare pretese patrimoniali, integrasse, nel caso, un momento o un profilo della determinazione assunta dall'ente appaltante, tale da comportare la configurabilità di una delibera contrattata, "ex" art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo).

 

 

200506992b               La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, attesa l'inidoneità dell'atto rescindente ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal contratto ed aventi, per ciò stesso, consistenza di diritti soggettivi. Ne consegue che detto provvedimento, ancorché rivestito delle forme dell'atto amministrativo, non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali, onde le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

 

 

200506992c                Sebbene al fine della decisione su questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede sia di ricorso preventivo che di ricorso ordinario, abbiano il potere di procedere, onde qualificare la posizione soggettiva o il rapporto dedotto in giudizio,  ad accertamenti in fatto ed alla lettura diretta degli atti, tuttavia in sede di ricorso ordinario non possono esercitare tale potere in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, ma soltanto sulla base delle allegazioni delle parti stesse, doverosamente svolte nel ricorso in relazione non solo agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alle statuizioni contenute nella decisione impugnata.

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