200506992a In tema di appalto di opere
pubbliche, l'(abrogato) art. 42 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel
delineare il procedimento per la definizione in via amministrativa, a norma del
regolamento approvato con il R.D. 25 maggio 1895, n. 350, di controversie
insorte nella fase di esecuzione dei lavori, ha riguardo unicamente alle
contestazioni tra il direttore dei lavori e l'appaltatore a seguito delle
domande o delle riserve formulate dall'impresa in corso d'opera, con iscrizione
nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori è tenuto ad
esporre le due controdeduzioni. La determinazione assunta all'esito del
previsto procedimento si configura non già come espressione di un accordo tra
le parti, ma come autonoma emanazione dell'ente appaltante, avverso la quale è
esperibile il normale ricorso al giudice ordinario (o l'acceso agli arbitri),
che non è rivolto all'annullamento di detta determinazione, ma all'accertamento
della fondatezza delle pretese dell'appaltatore ed alle conseguenti pronunce di
condanna. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno
riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie di
controversia relativa ai crediti dell'appaltatore riconosciuti dallo IACP con
l'adozione del provvedimento intervenuto in sede di risoluzione della
controversia in via amministrativa, ai sensi del citato art. 42; ed hanno del
pari escluso che l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dall'appaltatore, il
giorno precedente all'adozione del detto provvedimento, contenente la rinuncia
al giudizio anteriormente promosso per azionare pretese patrimoniali,
integrasse, nel caso, un momento o un profilo della determinazione assunta
dall'ente appaltante, tale da comportare la configurabilità di una delibera
contrattata, "ex" art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo).
200506992b La giurisdizione del giudice
ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi derivanti da
un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che
il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto, ai sensi
dell'art. 340 della legge n. 2248 del 1865, all. F, attesa l'inidoneità
dell'atto rescindente ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal
contratto ed aventi, per ciò stesso, consistenza di diritti soggettivi. Ne
consegue che detto provvedimento, ancorché rivestito delle forme dell'atto
amministrativo, non cessa di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni
contrattuali, onde le contestazioni che investono l'esercizio di tale forma di
autotutela appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
200506992c Sebbene al fine della decisione su questioni di giurisdizione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in sede sia di ricorso preventivo che di ricorso ordinario, abbiano il potere di procedere, onde qualificare la posizione soggettiva o il rapporto dedotto in giudizio, ad accertamenti in fatto ed alla lettura diretta degli atti, tuttavia in sede di ricorso ordinario non possono esercitare tale potere in via sostitutiva dell'attività difensiva delle parti, ma soltanto sulla base delle allegazioni delle parti stesse, doverosamente svolte nel ricorso in relazione non solo agli atti introduttivi del giudizio, ma anche alle statuizioni contenute nella decisione impugnata.