200506743a Posto che
la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere
in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva
prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum"
sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione
soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo
alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con
cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per
illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto
dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente
aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della
convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza
stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal
provvedimento impugnato ha la consistenza non già del mero interesse legittimo
(cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo), sibbene quella, piena (e conoscibile dal giudice ordinario),
del diritto soggettivo. Né l'esclusione della giurisdizione del giudice
ordinario può fondarsi sull'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
prevedente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di
concessioni amministrative: ciò in quanto l'art. 31-bis della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (avente portata derogatoria rispetto alla "lex
generalis" costituita dal citato art. 5) assoggetta le concessioni in
materia, come nella specie, di lavori pubblici agli ordinari criteri di riparto
giurisdizionale operanti in materia di appalti di opere pubbliche. Né, in
relazione al concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può
venire in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del giudice
amministrativo, la disposizione di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000,
n. 205: essa infatti - nel prevedere, con la sostituzione dell'art. 35 del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con la modifica dell'art. 7 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente che il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento
del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce
anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - è
norma che non attiene alla giurisdizione, ma alla estensione dei poteri del
giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa
configura ora come "piena" la giurisdizione, sia esclusiva che
generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice
a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse alla
impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua
giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria
formulata nei confronti della P.A. (Enunciando il principio di cui in massima,
le Sezioni Unite hanno altresì escluso che il diniego implicito alla stipula di
una convenzione integrativa, ravvisabile nel decreto impugnato, fosse nel caso
riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso
che la stipula di appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari
per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era
espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale, sicché, anche
sotto questo profilo, il decreto impugnato doveva ritenersi pur sempre
incidente su posizioni di diritto perfetto negozialmente acquisite dalla
società concessionaria).
200506743b Gli artt. 6 e 7 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di
affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica
dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di
esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa alla
esecuzione del rapporto: in questa seconda fase resta, quindi, operante la
competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui
spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso
cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle
relative condotte attuative.