200506743a                Posto che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza stipulata con essa società; ciò in quanto la posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato ha la consistenza non già del mero interesse legittimo (cui si correla la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo), sibbene quella, piena (e conoscibile dal giudice ordinario), del diritto soggettivo. Né l'esclusione della giurisdizione del giudice ordinario può fondarsi sull'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, prevedente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni amministrative: ciò in quanto l'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (avente portata derogatoria rispetto alla "lex generalis" costituita dal citato art. 5) assoggetta le concessioni in materia, come nella specie, di lavori pubblici agli ordinari criteri di riparto giurisdizionale operanti in materia di appalti di opere pubbliche. Né, in relazione al concorrente "petitum" risarcitorio della domanda, può venire in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205: essa infatti - nel prevedere, con la sostituzione dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e con la modifica dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, rispettivamente che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto, e che il TAR, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno - è norma che non attiene alla giurisdizione, ma alla estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come "piena" la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse alla impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno altresì escluso che il diniego implicito alla stipula di una convenzione integrativa, ravvisabile nel decreto impugnato, fosse nel caso riferibile al "momento genetico" di tale seconda convenzione, atteso che la stipula di appositi successivi accordi, che si fossero resi necessari per l'esecuzione di lavori ulteriori eccedenti il finanziamento iniziale, era espressamente prevista come clausola della convenzione iniziale, sicché, anche sotto questo profilo, il decreto impugnato doveva ritenersi pur sempre incidente su posizioni di diritto perfetto negozialmente acquisite dalla società concessionaria).

 

200506743b    Gli artt. 6 e 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano anche la fase relativa alla esecuzione del rapporto: in questa seconda fase resta, quindi, operante la competenza giurisdizionale del giudice ordinario come giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative.

 

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