200506639 In tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a privati per la promozione di attività di formazione professionale, la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione (nella specie, la Regione) di riduzione dell'importo del disposto finanziamento in ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario a interesse legittimo. Né la riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela può fondarsi sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano adottati nell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo demandati al soggetto pubblico erogatore (e nella specie sollecitati da organismi comunitari), giacché tale attività di verifica e di controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento.