200506635a                Il difetto assoluto di giurisdizione è ravvisabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere; attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno respinto il motivo di ricorso concernente il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda in controversia relativa all'elezione del rettore di un'università, che i ricorrenti, professori universitari, ritenevano illegittima, con conseguente invalidità del D.M. di nomina del rettore, in quanto lo statuto universitario - formulato in asserita violazione dell'art. 97 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - aveva esteso il diritto di elettorato attivo per la detta carica agli studenti ed al personale tecnico-amministrativo).

 

 

200506635b               In tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, primo comma), ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, quarto comma), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari. Appartiene pertanto al giudice amministrativo la controversia avente per oggetto lo "status" del professore universitario, asseritamente leso dalla estensione (compiuta dalla statuto universitario) dell'elettorato attivo per la carica di rettore a personale non docente. (Nella specie i ricorrenti, professori universitari, avevano chiesto l'annullamento del D.M. di nomina del rettore dell'università in quanto avvenuta attraverso una indebita estensione del corpo elettorale, con conseguente limitazione dello "status" di elettore del professore universitario, il cui voto singolo sarebbe stato attenuato nel suo valore, ossia nella sua attitudine a concorrere alla costituzione della carica di rettore).

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