200506409 Ove una P.A. (a ciò autorizzata dalla legge) scelga di richiedere al Comune la notificazione di propri atti e si avvalga, a tal fine, dei messi comunali (personale dipendente del Comune), l'attività notificatoria esplicata da costoro non è riconducibile alla nozione di pubblico servizio recepita nell'art. 33, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, dovendo escludersi da tale nozione le prestazioni che rivestono un rilievo soltanto strumentale alla erogazione del servizio e che restano, comunque, interne alla struttura organizzativa del gestore del medesimo. All'opposto, i messi comunali agiscono nell'adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal rapporto di impiego pubblico che li lega all'ente territoriale, nella cui struttura sono inseriti, e in questo stesso rapporto trova titolo e giuridico fondamento ogni loro pretesa - comprese quelle di carattere patrimoniale - connessa con l'esercizio dell'attività notificatoria, ancorché svolta nell'interesse e per conto di altra Amministrazione. Ne consegue che, considerato che il rapporto di cui trattasi rientra tra quelli cosiddetti contrattualizzati, la questione di giurisdizione, in relazione a controversia avente ad oggetto il pagamento di somme reclamate come corrispettivo dell'attività di notificazione di certicati elettorali richiesto al Comune di appartenza dal Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del 1995, va risolta alla stregua della disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), il quale, nel richiamare il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in tale materia (art. 63 D.Lgs. n. 165 del 2001; già art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998), conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data.