200506404      Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del "petitum sostanziale", la controversia proposta da un dipendente in quiescenza dell'Ente Poste Italiane, poi trasformato in SpA, che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, il riconoscimento di un trattamento pensionistico pari a quello che gli sarebbe spettato in caso di collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età o, in via subordinata, il diritto alla pensione prevista per il caso di cessazione dal servizio per infermità ), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che: il D.L. n. 487 del 1993, conv. nella legge n. 71 del 1994  - nel prevedere la trasformazione dell'Amministrazione delle poste, prima in ente pubblico economico, poi in SpA - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico; l'art. 6, comma settimo, dello stesso D.L. ha disposto che per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali che, come nella specie, sia stato collocato a riposo a decorrere dal 1 agosto 1994, l'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito tra il Ministero del Tesoro, l'Inpdap e l'istituto postelegrafonici, e, conseguentemente, trova applicazione l'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934, secondo il quale la Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato. Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della modifica operata all'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 da parte del D.Lgs. n. 80 del 1998, che ha soppresso la clausola di salvaguardia della giurisdizione contabile, trattandosi di norma generale posteriore che non può derogare alla legge speciale anteriore, nonchè, di intervento di mera razionalizzazione della previsione originaria concernente i soli rapporti di lavoro e non il rapporto pensionistico.

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