200506330                 La controversia riguardante la domanda di pagamento di crediti per prestazioni sanitarie, che gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale abbiano ceduto a soggetto privato esercente attività sanitaria in regime di convenzione con l'azienda sanitaria locale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non coinvolge la validità della convenzione o la determinazione del prezzo della prestazione. In relazione a detta controversia, invero, deve escludersi che ricorra la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), perché la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale ha determinato la caduta della lettera e) del citato art. 33 (che si riferiva alle controversie riguardanti le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale), ed ora la giurisdizione esclusiva in tema di pubblici servizi ricorre soltanto nelle seguenti controversie: controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi; controversie in materia di affidamento del servizio; controversie concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e controllo nei confronti del gestore; controversie relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla citata norma, quali il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni, ecc.; controversie relative a provvedimenti adottati dalla P.A. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990; mentre, negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione. Sicché quando si dibatte, come nella specie, dell'attuazione di obbligazioni che hanno fonte nel rapporto di concessione non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la controversia, attenendo alla sfera privatistico-patrimoniale delle parti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, competente a conoscere i diritti soggettivi derivanti dal rapporto in contestazione.

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