200505332 Salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva espressamente previste e diversamente disciplinate dall'ordinamento, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la P.A. introduca una procedura esecutiva per la realizzazione di un credito da sanzione ed accessori precedentemente determinato in sede autoritativa ed il privato vi resista proponendo opposizioni esecutive intese a contestare, non l'esercizio del potere ed il provvedimento sanzionatorio nel quale esso si è tradotto, ma la persistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione coattiva di quel credito ovvero le modalità del relativo esercizio. Ne consegue che, in tema di sanzioni per ritardata corresponsione del contributo afferente a concessione edilizia in sanatoria, ove il Sindaco emetta ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasgressore, l'opposizione dell'intimato rientra nella cognizione del giudice amministrativo allorché sia contestato il momento autoritativo del rapporto tra P.A. e privato, richiedendosi al giudice di valutare la ricorrenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ossia la correttezza dell'attività di accertamento della sussistenza dell'illecito ("an") e la determinazione dell'entità delle prestazioni economiche consequenziali ("quantum"); mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove la contestazione sollevata con l'opposizione investa la validità formale dell'ordinanza-ingiunzione stessa o la sopravvenienza di fatti estintivi del diritto per il quale sia stato iniziato, con la notificazione del detto provvedimento, il procedimento di riscossione coattiva. (Nella specie, proponendo opposizione all'ordinanza-ingiunzione per la ritardata corresponsione del contributo relativo a concessione edilizia in sanatoria, l'intimato aveva dedotto che il diritto di riscuotere la somma pretesa dal Comune per ritardato versamento dell'oblazione si era estinto per prescrizione e aveva inoltre contestato la validità dell'atto notificatogli per omessa indicazione degli elementi necessari all'eventuale opposizione; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere detta controversia).