200505191 La controversia promossa dal privato, utente di acqua pubblica, nei confronti del Comune al fine di contestare la debenza del canone di fornitura di acqua potabile - ove le questioni sulla validitā ed operativitā di atti amministrativi in materia tariffaria siano state sollevate, non in via principale per conseguire una pronuncia di annullamento, ma in via meramente incidentale, senza quindi interferire sul "petitum" sostanziale in relazione al quale va determinata la giurisdizione - č devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto attiene a posizione di dare ed avere, aventi natura di diritto soggettivo, discendenti da un contratto di somministrazione stipulato su basi paritetiche. (Principio espresso in relazione a controversia promossa anteriormente all'1 luglio 1998, data di decorrenza di operativitā dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 80, concernente il riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici).