200505079 In
relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede
disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l'incolpato - sul presupposto
di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto
e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna -
denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato
unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è
affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia
consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario,
difettando in tal caso quella "esposizione sommaria dei fatti di
causa" che, ai sensi dell'art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc.
civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa
nel contenuto del ricorso introduttivo.