200505078 La giurisdizione sulla domanda di
risarcimento dei danni da lesione di interessi pretensivi conseguente ad atti
adottati da un ente pubblico non economico spetta al giudice amministrativo
alla stregua di quanto disposto dall'art. 35, comma primo, del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - a
norma del quale, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
il giudice amministrativo dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto - e dall'art. 7 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 7 della citata legge n. 205
del 2000 - a norma del quale il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito
della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative
all'eventuale risarcimento del danno -, avendo il legislatore con tali
disposizioni, coerenti con la piena dignitą di giudice riconosciuta al
Consiglio di Stato dalla Costituzione e in attuazione dell'art. 24 Cost.,
inteso concentrare presso il medesimo giudice, sia nell'ambito delle materie
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia
nell'ambito della giurisdizione generale di legittimitą di tale giudice, anche
la decisione sulla domanda di risarcimento del danno che il privato proponga
congiuntamente o alternativamente a quella di annullamento dell'atto
amministrativo che affermi illegittimo.