200505075                 I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero (art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401)  non sono assimilabili né equiparabili al personale appartenente alla carriera diplomatica, e pertanto in relazione alle controversie di lavoro dei primi non opera la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista per il personale della carriera diplomatica (artt. 3 e 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). (Nella specie era stata impugnata la determinazione ministeriale di non procedere alla rinnovazione dell'incarico di direttore di Istituto italiano di cultura ed il decreto di conferimento dell'incarico ad altro aspirante; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. confermano la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Consiglio di Stato).

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