200504957 Poiché le sentenze della Corte dei conti sono impugnabili in cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, in relazione ai limiti esterni delle attribuzioni di detto giudice, è inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con riferimento a pronuncia della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sia diretto a denunciare, come ragione preclusiva dell'affermazione della responsabilità, la circostanza che la P.A., costituendosi P.C. in sede penale, abbia richiesto e ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni per il medesimo fatto, in quanto tale deduzione evidenzia non una questione di giurisdizione, ma una questione afferente ai limiti della proponibilità della domanda davanti al giudice contabile, traducendosi nella deduzione di un "error in iudicando", esorbitante dalle previsioni di cui agli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., spettando la realizzazione del divieto di "ne bis in idem" unicamente al giudice del merito.