200504809                  In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest'ultima legge con l'art. 38, settimo e ottavo comma (ai cui sensi "nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al primo gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro", e, ove tale soglia sia superata, "non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso"), non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell'indebito previdenziale (non solo INPS) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall'art. 1, duecentossessantesimo e duecentossessantunesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest'ultima disciplina determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l'indebito deve considerarsi estinto - con conseguente insensibilità allo "ius superveniens" - quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina dell'indebito vigente all'atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile.  Viceversa, e sempre con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l'indebito era recuperabile, a norma della legge n. 662 del 1996, perché il titolare godeva nell'anno 1995 di un reddito superiore a sedici milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell'anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest'ultima legge. L'operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso l'Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorché tale reddito sia inferiore alla soglia di legge.

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