200504808 In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione - e non gia' della semplice omissione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art.1, comma secondo17, della legge n.662 del 1996, che commina una sanzione "una tantum" il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al predetto comma secondo17 dall'art.59 della legge n.449 del 1997) puo' essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioe', di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purche' il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (cd. ravvedimento operoso), senza che, "in subiecta materia", spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art.116, commi 8 ss. della legge n.388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e piu' favorevoli al datore di lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilita' alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore.