200504807a    Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 cod. proc. civ. - così come modificato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve interendersi ora riferito anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano.

 

200504807b    Nel vigente sistema di diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.

 

200504807c    Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).
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