200504807a
Il regolamento preventivo di
giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla
sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti
stranieri, senza che vi osti la circostanza che l'art. 37 cod. proc. civ. - così
come modificato dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del
diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a.
o dei giudici speciali, giacché il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod.
proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di
applicazione del regolamento di giurisdizione deve interendersi ora riferito
anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto,
la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
200504807b
Nel vigente sistema di diritto
internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218) - essendo venuto meno, a
seguito dell'abrogazione dell'art. 4 cod. proc. civ., ogni riferimento allo
straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del
giudice italiano - assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento
della competenza giurisdizionale del giudice italiano, solo il dato obiettivo
del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, senza che possa più
farsi distinzione tra convenuto italiano o straniero.