200504806a
In tema di condominio negli edifici,
debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli
elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario
all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che
non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui
diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietā esclusiva di
ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto;
debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore
a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette
da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali,
regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione
dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolaritā nel procedimento
di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in
relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei
condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non
la nullitā, ma l'annullabilitā della delibera condominiale, la quale, ove non
impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma,
cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i
condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), č valida ed efficace nei
confronti di tutti i partecipanti al condominio.
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In tema di delibere di assemblee
condominiali, č annullabile "ex" art. 1137 cod. civ. la delibera il
cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli
condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote.