200504804 E' devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo. Da un lato, infatti, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, stabilisce in modo espresso che all'accertamento delle violazioni amministrative previste in materia di aiuti comunitari al settore agricolo si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, così ribadendo l'attribuzione, in materia, della competenza giurisdizionale al giudice ordinario, "ex" artt. 22 e ss. di quest'ultima legge; dall'altro va escluso che l'art. 27 della medesima legge n. 689 del 1981 attribuisca, in fase di riscossione, una generale valenza tributaria a tutte le somme dovute o pretese a titolo di sanzioni amministrative, giacché detta disposizione, con il rinvio alle norme previste per l'esazione delle inposte dirette, individua soltanto le modalità per la riscossione medesima, senza incidere sulla natura della sanzione, che resta definita da quella della norma che ne stabilisce l'applicazione.