200503822 L'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ha attribuito al giudice amministrativo la cognizione delle pretese risarcitorie per lesione, di posizioni soggettive del privato, conseguente all'adozione di provvedimenti amministrativi di cui quel giudice sia chiamato a conoscere in sede di giurisdizione sia esclusiva (primo comma) sia generale di legittimitą (terzo comma), in tal modo quindi configurandosi, ora, la giurisdizione speciale amministrativa (in entrambi tali sue forme) come giurisdizione piena, per il profilo, appunto, della sua estensione alla cognizione (espressamente in precedenza, invece, esclusa) anche delle controversie concernenti diritti patrimoniali consequenziali. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato, in sede di regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda, introdotta in epoca successiva al 10 agosto 2000, con cui il privato aveva chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti alla adozione di un illegittimo provvedimento, annullato dal TAR, di autorizzazione commerciale alla rivendita di giornali).