200503814 Il requisito reddituale al quale, ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è subordinato il diritto alla
integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'INPS in regime obbligatorio,
trova aplicazione anche con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei
ciechi totali o parziali, non costituendo deroga alla detta previsione di carattere generale la
disposizione di cui all'art. 8, comma primo-bis, del medesimo D.L. n. 463 del
1983, per effetto della quale, attraverso il richiamo all'art. 68 della legge
30 aprile 1969, n. 153, il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un
reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non comporta la perdita
della pensione, giacché mentre l'integrazione al minimo serve ad assicurare
mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando
a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata, la
previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento
pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in
particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro
reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e
dall'esercizio di un'attività lavorativa, senza che da tale finalità possa
desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni,
l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito
reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente
estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione.