200503508 Alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla domanda con cui il lavoratore socialmente utile (il quale, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti aventi natura, non retributiva, ma previdenziale) rivendichi il trattamento economico riconosciutogli dall'art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e, più specificamente, la sua quantificazione al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (con interessi e rivalutazione monetaria), atteso che detta pretesa si configura come un diritto soggettivo, per la mancanza nell'ente pubblico di qualsiasi discrezionalità sull' "an" e sul "quantum" dell'ammontare di detto trattamento.