200502983a In tema di commercio internazionale, con riguardo al nuovo testo dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, come modificato dall'art. 11 della Convenzione di Lussemburgo 9 ottobre 1978, grava su chi eccepisce la deroga alla giurisdizione italiana l'onere di provare l'esistenza dell'uso internazionale in tema di forma per la conclusione della relativa clausola. A tal fine, occorre dimostrare la vigenza, nel settore del commercio internazionale in cui operano le parti, di un uso corrispondente ad un comportamento generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipula di contratti appartenenti al tipo di quelli per cui è causa.
200502983b Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme di conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge 11 dicembre 1985, n. 765), che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, secondo comma, della Convenzione), le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio.