200502560       Il regolamento preventivo di giurisdizione è previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 dello stesso codice, ossia alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o dei giudici speciali, ovvero alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti di quello straniero, sicché detto strumento non può essere utilizzato in relazione a controversie tra privati, attinenti a diritti soggettivi, nelle quali non sia coinvolta la pubblica amministrazione, ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni che presentino profili di pubblico interesse o anche scrutinare la legittimità di provvedimenti amministrativi, atteso che le questioni che insorgono in controversie siffatte circa i poteri del giudice ordinario attengono, stante l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti nell'ordinamento alle attribuzioni di detto giudice. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto in controversia promossa da alcuni genitori nei confronti di un'associazione di diritto privato che aveva attivato un centro di informazione e consultazione per i giovani, anche minorenni, nella quale era stato richiesto al giudice  di far cessare comportamenti ed iniziative asseritamente lesivi del fondamentale diritto-dovere dei genitori di provvedere all'educazione ed alla crescita dei figli minori secondo i loro principi e i loro valori di riferimento, nell'assunto che tale diritto-dovere, connotato da caratteri di assolutezza ed esclusività, non tollerasse ingerenze da parte di terzi).

 

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