200502204(a) Il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull' "an", non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza.
200502204(b) Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia promossa dal privato per ottenere dalla P.A. il pagamento dell'indennizzo - ai sensi dell'art. 15-sexies, terzo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 - per la perdita del fabbricato di sua proprietà in seguito all'attività lecita della medesima P.A. consistente nella demolizione, a tutela della pubblica e privata incolumità, di detto bene, danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea e dal terremoto del 1980, e ciò in quanto la detta norma non si limita a prevedere una sovvenzione nella quale siano apprezzabili margini di discrezionalità della P.A., ma attribuisce al privato, che si trovi nelle condizioni di legge, una situazione di vantaggio qualificabile come di diritto soggettivo.