200502202 In tema di riparto di giurisdizione, nel nuovo quadro conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale del testo novellato dell'art. 33 del. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Corte cost., sentenza n. 204 del 2004), la controversia sulla risoluzione di un contratto di appalto di somministrazione di pasti ad un Comune da parte di un privato spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché in tale controversia non sono in contestazione atti autoritativi della P.A., né posizioni giuridiche inerenti ad un rapporto di concessione di pubblico servizio, per cui fa difetto sia la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, sia quella esclusiva stabilita dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.