200502199      In tema di sentenze emesse dal Consiglio di Stato, i vizi relativi al procedimento di correzione di errore materiale del dispositivo depositato in cancelleria e alla composizione del collegio che, previa fissazione di nuova udienza, ha disposto la correzione, non attengono all'attribuzione del potere giurisdizionale e non si traducono, pertanto, in un superamento dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo. Ciò in quanto il vizio di costituzione del giudice  si traduce in difetto di giurisdizione solo quando si abbia la mancata, regolare investitura dell'esercizio della giurisdizione, il che non si verifica in tutti i casi di errori  "in iudicando" o "in procedendo", siano essi pure di portata radicale come quello sulla immutabilità del collegio, tenuto conto che soltanto le alterazioni della struttura qualitativa e quantitativa dell'organo giudicante implicano violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

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