200501734      Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, presumendosi - per le società e le persone giuridiche - che il centro degli interessi sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. Pertanto, in applicazione di detta presunzione, il giudice italiano è privo di giurisdizione a dichiarare il fallimento di una società con sede statutaria nel Granducato di Lussemburgo, non bastando a vincere la presunzione posta dalla citata disposizione del regolamento l'esistenza, in Italia, di un immobile di proprietà della società insolvente, trattandosi di elemento atto a giustificare - tutt'al più, sussistendo le altre condizzioni previste dal regolamento - l'apertura di una procedura secondaria, a norma del paragrafo 2 del medesimo art. 3. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che a fondare la giurisdizione del giudice italiano fosse sufficiente, nella specie, la qualità, in capo alla società con sede in Lussemburgo, di unico socio illimitatamente responsabile di società soggetta alla giurisdizione italiana, e ciò mancando il presupposto, la dichiarazione di fallimento della società italiana, da cui muove l'orientamento il quale ammette che lo straniero socio illimitatamente responsabile di una società italiana soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione di quello della società, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano).

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