200501731 In tema di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace alle comuni regole correlate alla posizione fatta valere in giudizio. In particolare - tenuta distinta la prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, e corrispondentemente da posizioni di interesse legittimo del privato, da quella successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, in forza della diretta rilevanza della regolamentazione del rapporto tra ente ed assegnatario -, sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimitą dei provvedimenti emessi nella prima fase, mentre vanno ricondotte alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., e quindi non solo quelle di opposizione al decreto di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio, secondo la specifica previsione di cui all'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, ma anche tutte quelle dirette a contrapporre a provvedimenti di decadenza per altri motivi o di revoca una posizione di diritto soggettivo relativa a detto rapporto. Spetta pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia, attinente esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione, con la quale si tenda a far valere, attraverso la contestazione del fatto posto a fondamento del provvedimento di decadenza, la titolaritą del diritto soggettivo dell'assegnatario ricorrente, o del suo avente causa, alla conservazione del godimento dell'immobile. (Principio di diritto affermato in relazione a controversia promossa anteriormente al 30 giugno 1998).