200501622 (a)
In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto del proprio diritto ad un superiore inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 - indicata dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) come discrimine temporale per il passaggio dal giudice amministrativo a quello ordinario della giurisdizione sulle controversie in tema di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione, rispettivamente, alla due dette fasi temporali. (Principio espresso in fattispecie di prestazioni lavorative effettuate con continuità e vincolo di subordinazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI).
200501622 (b)
In tema di pubblico impiego privatizzato, al fine del riparto di giurisdizione sulla base del discrimine temporale fissato dall'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), qualora la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (nella specie consistente nella denunciato mancato superiore inquadramento professionale, spettante al lavoratore sulla base delle mansioni da lui effettivamente svolte), si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorché tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998.