200501621 (a)
In tema di conflitto di giurisdizione, la norma dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ. presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano affermato (o declinato) la propria giurisdizione con decisioni emesse entrambe in funzione conclusiva del giudizio, mentre, consentendo la denuncia del conflitto (positivo o negativo) "in ogni tempo", dimostra di considerarne possibile la proposizione indipendentemente dal passaggio in giudicato delle pronunce in contrasto.
200501621 (b)
Le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno (anche) in punto di giurisdizione, determinandone l'incontestabilità (cosiddetta efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato. (Nella specie le S.U. hanno affermato l'incontestabilità, nei giudizi successivamente introdotti dall'interessato ed aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla qualifica di dirigente superiore nel rapporto di lavoro intercorso con l'Amministrazione regionale, della giurisdizione del giudice amministrativo implicitamente ritenuta in una precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, che aveva rigettato l'identica domanda; di conseguenza, hanno ritenuto preclusa la possibilità di risolvere il denunciato conflitto di giurisdizione, promosso a seguito di due successive pronunce, del TAR e del giudice ordinario, le quali, pronunciando su questione identica a quella già esaminata e decisa con efficacia di giudicato, avevano declinato la giurisdizione).