200501362
Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale) - le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per la violazione delle norme relative alla disciplina dell'attivitą di intermediazione finanziaria, continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.