200500735 In tema di lavoro pubblico "privatizzato", l'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. n. 80 del 1998 e, ora, l'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel trasferire al giudice ordinario le relative controversie, pongono il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. (Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto oggetto della controversia era una domanda di accertamento di dequalificazione e lesione della professionalità di dirigente medico di chirurgia plastica, lesione asseritamente protrattasi nel tempo, con prospettazione quindi di un illecito permanente, non cessato alla data del 30 giugno 1998, di cui al D.Lgs. n.80/98).