200500734 In tema di lavoro pubblico "privatizzato" ed in ipotesi di procedura di mobilità del personale docente riguardante i passaggi di cattedra e di ruolo della scuola secondaria superiore - adottata ai sensi degli artt. 462 e seg. del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 ("approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado") e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dell'ordinanza ministeriale n. 23, prot. n. 8315/DM, in data 8 febbraio 2001 - va esclusa la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, mentre va ricondotto al diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro le quali, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determinano taluni assetti organizzativi del personale. Né rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale va identificato, in base al criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.