200500600a La domanda con la quale il proprietario di un fondo, deducendo la perdita del suo diritto per effetto di accessione invertita derivante da irreversibile incorporazione del suolo ad un'opera pubblica su di esso eseguita, faccia valere la pretesa di pagamento del controvalore del terreno occupato e di risarcimento del danno, attiene ad un diritto soggettivo ed è, pertanto, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che si riveli idonea a fondare la giurisdizione amministrativa l'intervenuta adozione del decreto di espropriazione, ove questo intervenga dopo che la perdita del diritto di proprietà si sia già verificata per effetto dell'irreversibile trasformazione dell'immobile. Tale regola, costituente diritto vivente prima dell'emanazione dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia), continua ad essere operante anche a seguito dell'entrata in vigore di detto art. 34, giacché l'ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, da tale norma operato, è venuto meno per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 281 del 2004), del predetto art. 34, nella parte in cui, eccedendo dai limiti della delega, ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutta la materia dell'edilizia e dell'urbanistica, e non si è limitato ad estendere la giurisdizione amministrativa - nei limiti in cui essa, in base alla disciplina vigente, già conosceva di quella materia, sia a titolo di legittimità che in via esclusiva - alle controversie concernenti i diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
200500600b Nelle fattispecie di cosiddetta occupazione usurpativa - originata dalla mancanza iniziale dei termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori, come tale viziante in radice la dichiarazione di pubblica utilità, comportandone l'originaria invalidità; ovvero dall'inutile decorso del termine triennale per l'inizio dei lavori di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, determinante, con la cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, una situazione di carenza di potere che esclude l'utile prosecuzione della procedura ablatoria -, la domanda di risarcimento del danno promossa dal privato verte su diritti soggettivi del proprietario dell'immobile, ed è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000, alla quale era applicabile il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, inciso dalla sentenza - di illegittimità costituzionale "in parte qua" - n. 281 del 2004 della Corte costituzionale).