200500599
A seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 204 del 2004 (applicabile anche ai giudizi in
corso) -
con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità
costituzionale
dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato
dall'art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205), nella parte in cui devolveva alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, in
materia
urbanistica ed edilizia, nelle quali vi sia stato, non già un
atto o un
provvedimento dell'amministrazione, ma un comportamento di questa non
altrimenti qualificato -, l'inosservanza da parte della P.A., nella
sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche,
ovvero dei
comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal
privato
davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna
ad un
"facere", sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento
del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe
scelte ed atti
autoritativi dell'amministrazione, ma un'attività, soggetta al
rispetto del
principio del "neminem laedere".