200500598            A seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), avutasi con la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, applicabile ai giudizi in corso, l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi si estende, non più a tutte le controversie, ma a classi di controversie, ed alla classe delle controversie, devolute al giiudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, riguardanti concessioni di pubblici servizi, non appartiene più quella riguardante le controversie relative ai rapporti individuali di utenza ed alle domande meramente risarcitorie, che era stata impiegata dal legislatore per delimitare l'ambito delle controversie, invece devoluta, che concernevano le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi. Appartiene pertanto alla cognizione del giudice ordinario la domanda con la quale il privato - che deduca di essersi utilmente classificato nella graduatotria di pubblico concorso per l'assegnazione di un posto vacante nel gruppo ormeggiatori - chieda la condanna della P.A. (nella specie, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Capitaneria di porto) al risarcimento dei danni subiti per la mancata nomina ad ormeggiatore portuale.
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