200500598
A seguito della dichiarazione di
parziale incostituzionalità dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 80 (come
sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), avutasi con
la
sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, applicabile ai
giudizi in
corso, l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in
materia di pubblici servizi si estende, non più a tutte le
controversie, ma a
classi di controversie, ed alla classe delle controversie, devolute al
giiudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, riguardanti
concessioni di
pubblici servizi, non appartiene più quella riguardante le
controversie
relative ai rapporti individuali di utenza ed alle domande meramente
risarcitorie, che era stata impiegata dal legislatore per delimitare
l'ambito delle
controversie, invece devoluta, che concernevano le attività e le
prestazioni di
ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di
pubblici
servizi. Appartiene pertanto alla cognizione del giudice ordinario la
domanda
con la quale il privato - che deduca di essersi utilmente classificato
nella
graduatotria di pubblico concorso per l'assegnazione di un posto
vacante nel
gruppo ormeggiatori - chieda la condanna della P.A. (nella specie,
Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e Capitaneria di porto) al
risarcimento
dei danni subiti per la mancata nomina ad ormeggiatore portuale.