200500466a La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi contemplati dal decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività dell'amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela dei soggetti danneggiati, le quali hanno consistenza di diritti soggettivi, senza che rilevi in senso contrario la censura mossa alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all'erogazione dei finanziamenti. Né la devoluzione di siffatta controversia al giudice amministrativo può essere fondata sull'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), giacché - a prescindere dalla non riconducibilità dell'erogazione dei contributi per il terremoto, la quale fuoriesce dalle attività di protezione civile, alla materia dei pubblici servizi - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, dichiarando l'illegittimità costituzionale, "in parte qua", di detta norma, ha fatto cadere la previsione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutta la materia dei servizi pubblici.
200500466b Il giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione ha come contraddittori necessari soltanto i soggetti aventi qualità di parte nel giudizio di merito; pertanto - proposta istanza di regolamento in ordine ad una controversia, pendente dinanzi al TAR tra il privato ed il Comune, avente ad oggetto l'erogazione dei contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici (ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219) - l'accampata necessità che, ai fini della eventuale disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dei provvedimenti amministrativi, impugnati dinanzi al TAR, prevedenti fasce di priorità nell'erogazione dei predetti finanziamenti, partecipino tutti gli interessati, titolari di omologa situazione giuridica e ricompresi nella graduatoria formata dalla P.A., non riguarda la soluzione, dinanzi alle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione ad esse rimessa con l'istanza di regolamento, ma attiene esclusivamente al procedimento di merito.