200500463a            Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando ad esso estranee questioni di legittimazione delle parti medesime, rilevanti esclusivamente nella fase di merito e non anche in quella di individuazione del giudice fornito di giurisdizione.

200500463b            Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo, novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, inciso dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, dichiarativa della illegittimità costituzionale "in parte qua"), la domanda di restituzione del bene requisito in uso (nella specie, per essere adibito dal Comune ad alloggi per i terremotati), basata sulla cessazione delle esigenze che avevano determinato la requisizione stessa, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che essa ha per oggetto un provvedimento della P.A., espressione di un potere autoritativo, riguardante l'uso del territorio; come pure è devoluta al giudice amministrativo la domanda di risarcimento del danno da ingiustificata detenzione di detto bene, giacché, in base al primo comma dell'art. 35 del D.Lgs. citato, tale giudice, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno ingiusto. Appartiene invece alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di condanna della P.A. al pagamento dell'indennità di requisizione, e ciò ai sensi del terzo comma, lettera b), del citato art. 34 - secondo cui nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa -,  rientrando la requisizione tra gli atti di tale natura.

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