200500458 Qualora il ricorso per cassazione sia stato
notificato ai
sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., al fine del rispetto del termine
di
impugnazione è sufficiente che il ricorso stesso sia stato
consegnato all'ufficiale
giudiziario entro il predetto termine, fermo restando che il
consolidamento di
tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento
del
procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento
che,
nei casi disciplinati dall'art. 140 cod. proc. civ., prevede il
compimento
degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito della copia
dell'atto nella
casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione
dell'avviso
del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al
destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento). Nei casi
di cui
sopra, il termine per il deposito del ricorso, stabilito a pena di
improcedibilità
dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., decorre dal
perfezionamento della
notifica per il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei
confronti
del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli
adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di
ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo
scopo di consentire
la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di
conoscibilità del
destinatario, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto
notificato
e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che
resta sanata
dalla costituzione dell'intimato o dalla rinnovazione della notifica ai
sensi
dell'art. 291 cod. proc. civ.