200500319
Poiché l'art. 69, comma 7, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (già art. 45, comma 17, del D.Lgs.
31 marzo 1998,
n. 80), nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materie
di
pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale per il
passaggio
dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, fissato nella
data del
30 gtiugno 1998, con riferimento al dato storico costituito
dall'avverarsi dei
fatti materiali e delle circostanze, così come posti a base
della pretesa
avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta
controversia -
con la conseguenza che, se la lesione del diritto del lavoratore
è prodotta da
un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca
della
sua emanazione -, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
la
domanda con la quale il dipendente di una ASL chieda la reintegrazione
nel
posto di lavoro lamentando l'illegittimità del recesso
dell'Azienda intervenuto
in epoca successiva al 30 giugno 1998, e ciò tenendo conto,
appunto, del tempo
a cui risale il provvedimento della ASL posto a fondamento della
pretesa del
dipendente, a nulla rilevando, ai fini della determinazione del giudice
avente
giurisdizione nella controversia, che il provvedimento di recesso
risulti
adottato in attuazione di giudicato del giudice amministrativo (che
nella
specie aveva annullato, su ricorso di un controinteressato, la
deliberazione di
nomina con la quale il dipendente era stato assunto), e che la
controversia in
relazione alla quale intervenne il giudicato risalga ad epoca anteriore
a detta
data.