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Il riferimento poi del c. 1680 alla "malattia mentale", con il relativo obbligo di perizia,
sembra includere tutte le ipotesi comprese nel c. 1095, nel senso che l'incapacit� a
contrarre non corrisponde a uno stato di normalit� della persona, bens� ad una
alterazione, infermit�, disturbo o anomalia delle sue facolt� spirituali "di carattere pi� o
meno permanente e patologico"5, fatto questo che deve essere accertato mediante
un'indagine medica nisi inutilis evidenter appareat.
2.- Sull'aspetto processualevorrei soltanto ricordare qui che la perizia � legata al
tema della ricerca della verit�, ma anche a quello dell'interpretazione giuridica dei fatti,
che spetta al giudice6.
La perizia � il mezzo di prova con il quale, tramite le specifiche conoscenze
scientifiche, artistiche o tecniche del perito, si accerta l'esistenza di un fatto, le sue cause,
la sua natura, il suo valore o effetti7, impossibili da verificare e valutare con le comuni
conoscenze e percezioni.
Come per ogni mezzo di prova, si tratta di stabilire in maniera certa determinati fatti
collegati all'oggetto del processo, questa volta per� mediante un esperto.
Nel caso nostro con la perizia si tratta di accertare e valutare direttamente, non
l'incapacit� consensuale del soggetto in alcuna delle trefattispecie giuridiche previste
dal legislatore, e nemmeno se un certo dato psicologico rientra oppure no in una di tali
ipotesi legali, bens� il disturbo o anomalia psichica che ne sarebbe l'origine, la cui
esistenza e portata non possono essere giuridicamente acquisite se non tramite
l'indagine e la spiegazione di esperti8.
La perizia � dunque un'indagine tecnica specifica mirante alle finalit� del processo,
non � una diagnosi qualsiasi, n� pu� essere sostituita (in via ordinaria almeno) da un altro
referto psicopatologico operante in atti, che invece sar� utile per la realizzazione della
5Joan CARRERAS, Commento al c. 1680, in AA.VV., Comentario exeg�tico al C�digo de Derecho
Can�nico,vol. IV/2, Pamplona 1996, p. 1897.
6Qui si possono richiamare quegli indirizzi dottrinali e legislativi che vedono il perito pi� come
consulente tecnico del giudice; comunque il suo ruolo attuale rimane nell'ambito della prova (per
quanto specifica) non in quello decisorio; e nemmeno in quello istruttorio che spetta
irrinunciabilmente a chi esercita la potest� giudiziaria (giudice o uditore). Cf. B. GIANESIN, Perizia e
capacit� consensuale nel matrimonio canonico, Padova 1989, p. 49-51; S. MART�N, La perizia nelle
cause matrimoniali secondo la dottrina pi� recente, in AA.VV. �Perizie e periti nel processo
matrimoniale canonico� (a cura di S. Gherro e G. Zuanazzi), Torino 1993, p. 122-127; I. ZUANAZZI,
Il rapporto tra giudice e perito secondo la giurisprudenza della Rota Romana, ivi, p. 161-167; P.
BIANCHI, Il c. 1095, con particolare riferimento al valore di prove delle perizie, in �Palestra del clero�
75 (1996) p. 364.
7CAPPELLO, Summa iuris canonici, Romae 1940, p. 162. Non interessa qui la qualifica di teste che
attribuisce al perito. Cf. L. DEL AMO, Valoraci�n jur�dica del peritaje psiqui�trico sobre neurosis,
psicopat�as y trastornos de la sexualidad, in �Ius Canonicum� (1982) p. 651-706.
8Si � anche discusso se al perito spetta accertare l'esistenza di un certo fatto o solo di valutarne la
portata; comunque il c. 1574 sembra chiaramente ammettere le due possibilit�.
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