Giornale: Alto Adige
Autore: (ma.be.)
Oggetto:
B
olzano - Mettersi alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psichica o fisica provocata dalla somministrazione di sostanze psicotrope non é - nei fatti - un reato perseguibile. È quanto si evince da un procedimento giudiziario conclusosi nei giorni scorsi davanti alla Suprema Corte di Cassazione e che ha visto protagonista un giovane automobilista bolzanino di 26 anni. Si tratta, in sostanza, dell'ennesimo esempio di come in Italia alcunie norme diventino inapplicabili a seguito della carenza legislativa e dei vuoti lasciati dal legislatore nelle norme in vigore.Il caso in questione era approdato davanti alla Pretura di Rovereto per competenza territoriale ma il giovane automobilista bolzanino finito sotto accusa si é visto assolvere in tutti e tre i gradi di giudizio proprio a seguito della carenza delle nostre normative. In effetti giá l'allora pretore di Rovereto aveva deciso per la piena assoluzione dell'automobilista a seguito dell'impossibilitá di documentare in termini medico-legali lo stato di presunta alterazione dell'imputato. E questo nonostante, il giovane automobilista fosse stato trovato alla guida della sua autovettura in una situazione fisica e psichica non certo ottimale.
Le analisi del sangue avevano infatti rivelato l'ingerimento da parte dell'automobilista di una pasticca di ecstasy. Una traccia indiscutibile era emersa come detto dalle analisi di laboratorio sul sangue dell'imputato. Il giovane era finito nella rete dei controllo a campione delle forze dell'ordine all'esterno di una discoteca del roveretano.
Le analisi avevano rilevato la presenza nel sangue dell'automobilista di tre miligrammi per listro di sostanza stupefacente. Un dato che non é stato sufficiente per arrivare alla condanna prevista dall'articolo 187 del codice della strada. La norma infatti punisce non chi si mette alla guida dell'auto dopo aver ingerito sostanze dopanti, ma solo chi si trova alla guida della vettura in uno stato di alterazione fisica e psichica dovuta all'utlizzazione di sostanze psicotrope e dunque dopanti.
In sede giudiziaria, peró, la presunta alterazione fisica di una persona deve essere scientificamente provata e qui le disposizioni di legge si sono rivelate del tutto inadeguate!
Se nel caso di abuso di alcolici l'alterazione psico fisica é stato individuata oltre il limite degli 0,8 milligrammi per litro, nessun limite é stato posto dalla legge per le sostanze psicotrope. Ne consegue che non é possibile individuare quale sia il limite oltre il quale si possa parlare di "alterazione psico fisica". Di conseguenza il codice della strada nel punto specifico, diventa inapplicabile. La tesi difensiva sostenuta dall'avvocato Francesco Coran ha trovato piena conferma anche in Corte di Cassazione che ha chiuso definitivamente il capitolo giudiziario.
Il giovane volzanino non aveva ottenuto come detto l'assoluzione dapprima nell'ex Pretura e poi in Corte d'appello, davanti alla quale il caso era approdato su impugnazione della Procura generale che aveva cercato di ottenere una applicazione per analogia dei limiti previsti per l'abuso di sostanze alcoliche. (ma.be.)