Compendio degli editti concernenti i Valdesi (1740)

L'aquila sabauda
�...In occasione di processione o che si porti il St.mo Sacramento, dovere gli
eretici, dovunque occorrer� il passaggio delle medesime e dell'altro,
subito levarsi il cappello in segno di riverenza...�
Editto del 25 giugno 1620
� L'esercizio della religione pretesa riformata non potersi praticare fuori dei
limiti tollerati, restando proibito alli ministri ed eretici di predicare,
far congregazioni ed altri ministeri eretici altrove, o ad ogni persona
d'assistere, non potendo nemmeno verun eretico tener scuola fuori di detti
luoghi tollerati n� in pubblico n� in privato. �
Editto del 25 febbraio 1605
� Le comunit� nelle quali sono tollerati i Religionari essere le seguenti,
cio�: nella Valle di Luserna: Angrogna, La Torre, S.Giovanni, Villar,
Bobbio e Ror�. Nella Valle dell'Inverso Perosa al di l� del Chisone:
Inverso Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, S.Germano e Chianuviere ossia
Villar alto. Nella Valle di S.Martino: Rioclaretto, Prali, Massello, Salsa,
Rodoretto, Traverso, Chiabrano, S.Martino, Faetto, Bovile, Perrero, e nel mandamento
di S.Secondo: Roccapiatta, S.Bartolomeo e Prarostino.
Resta proibito agli abitanti delle Valli di trattare nei loro templi altro che
del culto divino. �
Editto del 20 febbraio 1596
� Resta proibito ai religionari di seppellire i loro defunti nei cimiteri
dei cattolici; resta concesso d'aver loro cimiteri in altro sito fuori delle
terre, e discosti dalle strade pubbliche ed a spese loro, senza poterli cingere
di muri, siepi o altra cosa.
Restagli ancora proibito d'accompagnare i loro defunti alla sepoltura
in maggior numero di sei persone, ma per� senza armi offensive n�
difensive. �
Editto del 2 luglio 1618
� I figliuoli dei religionari non potranno essere tolti ai loro parenti
sotto pretesto che vogliono abbracciare la religione cattolica mentre
sono in et� minore, cio� i maschi di 12, le femmine di 10 anni. �
Editto del 18 agosto 1655
� Non esser lecito ai valdesi maritarsi con donne cattoliche n� alle
donne eretiche con uomini cattolici, salvo che vi preceda autentica promessa
dell'eretico di cattolizzarsi e che ne segua fra breve termine l'effetto. �
Editto del 25 febbraio 1602
� Restar proibito ai valdesi far adunanze ossia Sinodi o colloqui
senza licenza di Sua Maest� e l'intervento di persona a ci�
deputata dalla medesima. �
Editto del 15 gennaio 1602
� Potere li cattolici delle Valli servirsi degli operai e manovali eretici,
e viceversa, con che per� non abitino insieme n� si tengano per
servizi ordinari. �
Editto del 29 marzo 1602
� Potere li religionari andare a mietere e fare aratura fuori dei limiti,
con che per� si astenghino di dogmatizzare, essendo proibito cos�
ai medesimi che alli loro recrutatori d'interrogarsi gli uni gli altri, n�
di rispondere in materia di religione. �
Editto del 15 gennaio 1602
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