LUOGHI
STORICI
VALDESI

Compendio degli editti concernenti i Valdesi (1740)


L'aquila sabauda

�...In occasione di processione o che si porti il St.mo Sacramento, dovere gli eretici, dovunque occorrer� il passaggio delle medesime e dell'altro, subito levarsi il cappello in segno di riverenza...�

Editto del 25 giugno 1620

� L'esercizio della religione pretesa riformata non potersi praticare fuori dei limiti tollerati, restando proibito alli ministri ed eretici di predicare, far congregazioni ed altri ministeri eretici altrove, o ad ogni persona d'assistere, non potendo nemmeno verun eretico tener scuola fuori di detti luoghi tollerati n� in pubblico n� in privato. �

Editto del 25 febbraio 1605

� Le comunit� nelle quali sono tollerati i Religionari essere le seguenti, cio�: nella Valle di Luserna: Angrogna, La Torre, S.Giovanni, Villar, Bobbio e Ror�. Nella Valle dell'Inverso Perosa al di l� del Chisone: Inverso Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, S.Germano e Chianuviere ossia Villar alto. Nella Valle di S.Martino: Rioclaretto, Prali, Massello, Salsa, Rodoretto, Traverso, Chiabrano, S.Martino, Faetto, Bovile, Perrero, e nel mandamento di S.Secondo: Roccapiatta, S.Bartolomeo e Prarostino.
Resta proibito agli abitanti delle Valli di trattare nei loro templi altro che del culto divino. �

Editto del 20 febbraio 1596

� Resta proibito ai religionari di seppellire i loro defunti nei cimiteri dei cattolici; resta concesso d'aver loro cimiteri in altro sito fuori delle terre, e discosti dalle strade pubbliche ed a spese loro, senza poterli cingere di muri, siepi o altra cosa.
Restagli ancora proibito d'accompagnare i loro defunti alla sepoltura in maggior numero di sei persone, ma per� senza armi offensive n� difensive. �

Editto del 2 luglio 1618

� I figliuoli dei religionari non potranno essere tolti ai loro parenti sotto pretesto che vogliono abbracciare la religione cattolica mentre sono in et� minore, cio� i maschi di 12, le femmine di 10 anni. �

Editto del 18 agosto 1655

� Non esser lecito ai valdesi maritarsi con donne cattoliche n� alle donne eretiche con uomini cattolici, salvo che vi preceda autentica promessa dell'eretico di cattolizzarsi e che ne segua fra breve termine l'effetto. �

Editto del 25 febbraio 1602

� Restar proibito ai valdesi far adunanze ossia Sinodi o colloqui senza licenza di Sua Maest� e l'intervento di persona a ci� deputata dalla medesima. �

Editto del 15 gennaio 1602

� Potere li cattolici delle Valli servirsi degli operai e manovali eretici, e viceversa, con che per� non abitino insieme n� si tengano per servizi ordinari. �

Editto del 29 marzo 1602

� Potere li religionari andare a mietere e fare aratura fuori dei limiti, con che per� si astenghino di dogmatizzare, essendo proibito cos� ai medesimi che alli loro recrutatori d'interrogarsi gli uni gli altri, n� di rispondere in materia di religione. �

Editto del 15 gennaio 1602

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