(appunti sul caso Napster)
"The Ninth Circuit Court of Appeals has ruled against Napster in our
effort to keep the major record labels from shutting us down. Get the low-down
on the ruling and check out a video clip of Shawn Fanning and Hank Barry's
comments on our legal update page: http://www.napster.com/legalupdate
The 9th Circuit Court ruling does not mean the lawsuit is over. We
still have a lot of work to do...".
Questo, all’alba del 12 febbraio, il commento ufficiale che Napster ha diffuso ai suoi utenti, sia sul proprio sito che come messaggio d’ingresso al programma della discordia. Nelle stesse ore, milioni di persone in tutto il mondo, apocalitticamente persuasi che Napster non avrebbe visto l’alba dell’indomani, si dannavano in autentiche maratone di scaricamento musicale ininterrotto dando vita a quello che è risultato essere il più immane flusso di dati mai registrato nella giovane storia della Rete. Praticamente, come ha detto qualcuno, "è stato come se tutto il traffico di New York nell’ora di punta si fosse materializzato di colpo in un villaggio del Midwest", che è come dire il traffico di Milano a Paisco Loveno, se mi capite. Tanto è vero che qualche fruitore di Napster, quel mattino, si è realmente messo le mani nei capelli: ogni tentativo di connettersi ai server era vano, e pareva che la Giustizia americana avesse fatto il suo corso chiudendo Napster con una fulmineità persin maggiore di quella con cui è solita mandare la gente a friggere sulla sedia elettrica. Invece, i server di un Napster davvero "alive and kicking" più che mai erano semplicemente incapaci di reggere tutto l’incredibile traffico generato dall’accesso contemporaneo di milioni di fedeli e preoccupati adepti dell’Mp3: e non è poco, visto che questi adepti sono, in tutto il globo, oltre cinquanta milioni.
Pareva dovesse essere la fine del mondo dunque, e invece, sorpresa sorpresa, Napster stava ancora lì; e ancora ci sta, e ci starà, se è per questo. Ora, che andasse così era in realtà facilmente prevedibile, non foss’altro che per il fatto che non c’è corte al mondo, finché non venga l’Onnipotente in terra per l’Ultimo Giorno, che possa pensare di chiudere da un giorno all’altro una compagnia che ha decine di milioni di utenti e soprattutto un valore stimato fra 1,5 e 2 miliardi di dollari (ve lo scrivo in cifre e in lire che rende meglio l’idea: circa 4.000.000.000.000 lire, che si legge "quattromilamiliardi"). I meno ingenui fra gli utenti, così, non si sono minimamente scomposti, e avanti come prima.
Sennonché, a diffondere un panico da invasione degli ultracorpi, è arrivato puntuale come l’avvoltoio il nostro fedele, ammaliante, nazionalpopolare megafono lobotomizzato dal quale non c’è verso di sfuggire: la televisione, ed anche il sistema massmediatico nel suo complesso. Con rarissime eccezioni su un paio di giornali, l’informazione generalista italiana ha dato di sé uno spettacolo caciarone di ostentata e strafottente ignoranza del soggetto in questione, strillando ad interessatissimi pensionati delle ferrovie e casalinghe in menopausa che "Napster chiude", "Napster è condannato", "Ultime ore per Napster": dato cioè che buona parte degli spettatori probabilmente non aveva la più pallida idea di che diavolo si stesse parlando, insomma, meglio metterci un bel po’ di pepe e "sensazione", così nessuno si annoia, tanto ormai la pretesa di capire veramente le cose è più fuori moda del diritto al lavoro o della laicità dello stato.
Così, nel marasma disinformativo, si sono sentite le più stupefacenti fesserie: non solo l’anti-notizia della chiusura (utilissima peraltro per poter poi strillare, con due giorni di ritardo, che "Napster è ancora vivo"), ma servizi e commenti totalmente privi di ogni barlume di dignità informativa, evidentemente realizzati da giornalisti avvezzi ad occuparsi non di informatica ma delle diete delle dive e delle parate giubilari, che non hanno mai visto un computer in vita loro dato che scrivono i loro pezzi con la gloriosa Lettera 22 del nonno.
Una delle costanti nei servizi sbilenchi dei mass media (e con ciò finiamo di sparare sulla croce rossa) è stata l’affermazione che il magico mezzo di scaricamento dei file Mp3 fosse un sito. Il che non solo è intrinsecamente errato, come ben sanno gli appassionati, ma è nel suo semplicismo assolutamente fuorviante, perchè ciò è l’esatta negazione del principio, fondamentale e dalle potenzialità realmente sconvolgenti, sul quale il sistema-Napster si basa. Il motivo del successo di Napster, infatti, ed anche il punto centrale della difesa giuridica nella controversia in corso, è proprio il fatto di non essere un sito che ospita sui suoi server dei file (nello specifico i file musicali Mp3, cioè Moving Picture Expert Group Layer-3, ovvero file audio compressi secondo questo sistema di codifica che consente, con una perdita di qualità sonora quasi impercettibile, di ridurre anche del 90% la dimensione dei brani musicali, e quindi anche il tempo necessario a scaricarli dalla rete), ma di essere semplicemente un ponte, un nodo di collegamento diretto fra i computer di tutti gli utenti in quel momento connessi. Si tratta del sistema chiamato "peer-to-peer", ovvero da pari a pari: infatti, contrariamente al tradizionale sistema secondo il quale gli utenti si collegano unidirezionalmente ad un sito/server "padrone", nel caso di Napster ogni utente è in grado di trovare e scaricare i file (cioè le canzoni) che gli interessano all’interno dei computer di tutti gli altri utenti. Il meccanismo è piuttosto semplice: un utente ricerca un brano, Napster gli indica nel computer di quale altro utente quel brano è disponibile ed invia al computer del richiedente i dati, cioè l’indirizzo Internet, del computer su cui il brano si trova: si stabilisce quindi una connessione diretta, senza tramiti, fra i due computer, e il brano viene scaricato. Sul funzionamento preciso del sistema torneremo tra poco.
Non è quindi il sito di Napster al centro del sistema, ma anzi l’essenza del sistema è proprio quella di non essere web-based. A consentire lo scambio dei file non è infatti un sito, ma un piccolissimo programma, scaricabile dal sito di Napster come in mille altre locazioni della rete, e che, una volta installato in pochi istanti sul proprio PC, da solo consentirà l’operazione; è questo programma quello che gli utenti chiamano abitualmente "Napster", anche se, a voler essere pignoli oltremisura, il nome ufficiale sarebbe "Napster MusicShare", come indicato anche nella sentenza del 12 febbraio della Nona Corte d’Appello (documento del quale, per puro feticismo archivistico, vi mostriamo le prime due pagine qui a fianco). Proprio dall’inizio di quella sentenza, molto dettagliata nelle sue 58 pagine nel descrivere i pomi della discordia, traduciamo di seguito alcune righe chiarificatrici:
Un indice però, come si sa, è utile solo se vi è in esso un criterio che consenta di ritrovarvi con facilità ciò che si sta cercando. Qui entra in gioco la successiva funzione del sistema Napster: il software MusicSearch comprende infatti un motore di ricerca che consente all’utente di inserire i parametri richiesti (come il titolo di una canzone, o il nome di un autore e così via) e di ottenere, sul proprio schermo, i risultati di tale ricerca effettuata all’interno del server-indice. Attenzione, perchè qui si cela, dietro l’apparente semplicità del procedimento, uno dei punti fondamentali dell’ingiunzione del 12 febbraio, e prevedibilmente anche del proseguimento della battaglia legale fra Napster e le multinazionali discografiche. Citiamo ancora una volta direttamente dal testo della Corte d’Appello: "Il server di Napster non esamina il contenuto di ogni file Mp3; la ricerca è invece limitata a una ricerca esclusivamente di testo dei file localizzati in un particolare settore dell’hard disk. Questi nomi di file possono contenere errori tipografici o descrizioni non precise del contenuto dei file stessi, dal momento che tali nomi sono dati da altri utenti". Perchè questo è un punto centrale nella difesa di Napster e determinante per l’esito, almeno fin qui, della causa? Perchè, in base a questo fatto, Napster dimostra di non avere alcuna possibilità di verificare il reale contenuto di un file, e quindi di non poter essere in grado di determinare con certezza assoluta che un certo file sia un brano protetto da copyright, e quindi la sua duplicazione sia un atto illegale. Come dire che non si può garantire con piena sicurezza che un file contraddistinto dal nome "Queen – Live at Wembley" contenga davvero la registrazione (protetta da copyright e quindi "proibita") dello storico concerto della rock band di Freddy Mercury e non invece la registrazione (libera da diritti d’autore e perciò lecita) di un lungo discorso della Regina Elisabetta. Ora, questo ragionamento mostra in modo evidente due sue contraddittorie qualità: l’essere palesemente pretestuoso, e l’essere oggettivamente vero. Tutti sappiamo che ricercando su Napster "Let it be" le migliaia di file che ci verranno segnalati saranno quasi infallibilmente tutti la registrazione della nota canzone dei Beatles; ma sappiamo anche che nulla, proprio nulla ci vieta, né tecnicamente né legalmente, di dare il nome di "Let it be.mp3" ad un file in cui abbiamo registrato otto minuti di nostri rutti (e i nostri rutti non sono coperti da alcun copyright, lo ricordiamo a chi volesse eventualmente farne un’arte e un mestiere). Il sistema Napster non effettua né può effettuare alcun controllo sul contenuto dei file, quindi intimare a Napster di impedire lo scambio di determinati file solo in base alla loro denominazione senza poterne verificare il reale contenuto e quindi il rispetto o la violazione del copyright sarebbe un atto illegittimo, in quanto non sarebbe presente la prova di un reato ma solo il sospetto del reato stesso. É questa vistosa contraddizione che ha costretto la Corte ad emettere un verdetto a sua volta in qualche modo schizofrenico, che, pur dando per il momento ragione su quasi tutti i punti alle multinazionali discografiche, ha di fatto decretato anche che Napster non verrà chiuso.
La sentenza, infatti, stabilisce sì che Napster può essere ritenuto corresponsabile di violazioni del copyright da parte dei suoi utenti, ma altresì riconosce che, non essendo in potere di Napster stabilire il contenuto dei file, non è ad esso che spetta in primo luogo il dovere di verificare quali utenti e quali file stiano violando la legge. Ecco il passaggio saliente della sentenza:
Quello, in conclusione, che Napster sa bene, e che ormai anche le case discografiche più ostili si stanno rassegnando a dover accettare, è che comunque vada la vicenda giudiziaria giungerà ad una conclusione definitiva soltanto quando ormai il tempo, che nel mondo della net-economy scorre assai più veloce che nei tribunali, l’avrà resa del tutto superata. Napster, consapevole che è giunto il momento di monetizzare il servizio reso gratuitamente in questi anni ai suoi milioni di ormai fedelissimi utenti, ha scelto già da tempo la strada su cui puntare: quella dell’alleanza con le case discografiche stesse allo scopo di fornire un servizio che, con un modico pagamento, una sorta di abbonamento mensile, consenta agli utenti di continuare a scaricare musica, ai discografici di recuperare almeno una parte dei propri profitti, e a Napster stesso di fare, e perchè non dovrebbe, soldi a palate. L’accordo già stipulato in tal senso con una delle maggiori multinazionali della musica, Bertelsmann Music Group (BMG), veniva annunciato nei mesi scorsi proprio all’indomani della prima ingiunzione, con un senso sublime del tempismo; quell’alleanza ha messo in difficoltà non solo la corte giudicante e le altre corti che giudicheranno, ma soprattutto il fronte, non più compatto, dei nemici di Napster. Il messaggio suona più o meno: badate, se ha accettato BMG non siate così presuntuosi da credere di poter fare di meglio, rischiate solo di arrivare per ultimi nella nuova corsa all’oro e ritrovarvi con le briciole.
Napster, su questo terreno, ha voluto dire la sua anche in quest’ultimo giudizio d’appello: nel suo ricorso ha sostenuto che la corte avrebbe dovuto imporre una struttura di pagamento costruttivo di royalties invece di un’ingiunzione di risarcimento o di chiusura. L’intento di Napster si è rivelato apertamente: forzare le case discografiche ad accettare l’accordo con Napster per la distribuzione digitale, secondo le stesse basi su cui è stato stipulato l’accordo-pilota con BMG. La corte ha dato torto a Napster, in quanto se questa struttura di royalties venisse imposta le case discografiche sarebbero forzate, anche contro la loro volontà, a fare affari con Napster, ed inoltre sarebbero private di fatto del loro potere e diritto di controllare le proprie proprietà intellettuali. E in questo ha avuto senza dubbio ragione: un tribunale non può obbligare nessuno a fare affari con qualcuno. Ma può farlo il mercato.
In conclusione, un’ultima, marginale annotazione di questo vostro pennivendolo
vecchio, stanco ed emigrante: la Corte d’appello ha rigettato le argomentazioni
difensive di Napster basate sul Primo Emendamento, ovvero l’articolo della
Costituzione americana che tutela le libertà individuali. Napster
sosteneva che l’ingiunzione violava il dettato costituzionale in quanto
era più restrittiva di quanto necessario; tale difesa si basava
su due distinti richiami alla libertà di espressione: il proprio
diritto di pubblicare una "directory", cioè l’indice dei file, e
il diritto degli utenti di scambiarsi informazioni. La Corte ha rigettato
entrambi gli argomenti sulla base della comprovata convinzione che gli
utenti di Napster non sono "fair users", utenti onesti, cioè che
delle libertà costituzionali essi fanno cattivo uso, infrangendo
le leggi. Curioso notare come, sulla base del medesimo richiamo alle libertà
individuali sancito da quegli stessi emendamenti della Costituzione, negli
Stati Uniti sia ritenuto anticostituzionale impedire che qualunque individuo
maggiorenne possa entrare in drogheria e comprarsi un’arma da guerra, senza
dover provare a nessuno né che è in grado di usarla né
che è sano di mente. Magari insomma non si è liberi di ascoltare
musica gratis, ma si è certo liberi di organizzare una strage. Benvenuti
nel Paese della Libertà.